1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Le condizioni generali di vendita (di seguito CGC) disciplinano il rapporto contrattuale tra la società Biostile d.o.o., Komen 129a Komen, (di seguito il venditore) e tra persone giuridiche o imprenditori indipendenti che agiscono come acquirenti dei beni del venditore e /o servizi in un negozio giuridico.
1.2 SPP si applicano a tutti i rapporti tra il venditore e l’acquirente, a meno che il venditore e l’acquirente non abbiano concordato diversamente per il singolo caso. In caso di dubbio su un accordo speciale, solo gli accordi in forma scritta sono considerati accordi speciali, per cui la comunicazione elettronica è riconosciuta anche come forma scritta.
1.3 La condizione per l’utilizzo di questi SPP è che il venditore ne abbia fatto riferimento nel contratto di vendita, nell’offerta o in altri documenti (di seguito: transazione legale) con cui è stata conclusa la transazione, e quindi l’acquirente abbia avuto la possibilità di prenderne conoscenza .
1.4 Il venditore si riserva il diritto di specificare condizioni speciali in un singolo negozio giuridico, che nel caso di tale negozio giuridico si applicano davanti a SPP. Quanto sopra si applica anche in caso di discrepanza tra le disposizioni di un singolo negozio giuridico e il SPP.
1.5 Il venditore non riconosce alcuna condizione dell’acquirente che sia in contrasto con le presenti CGC o da queste divergenti, a meno che il venditore non le confermi espressamente per iscritto, per cui la comunicazione elettronica è riconosciuta anche come forma scritta.
2. CONCLUSIONE DI UN ACCORDO LEGALE
2.1 Il negozio giuridico tra il venditore e l’acquirente si considera concluso quando le parti del contratto hanno concordato gli elementi essenziali della transazione, o quando il venditore riceve una dichiarazione scritta dall’acquirente che accetta la sua offerta. L’ordine dell’acquirente deve essere dato per iscritto e inviato all’indirizzo del venditore per posta, al suo indirizzo di posta elettronica o tramite la sua domanda online, o secondo la prassi commerciale consolidata.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1 Il venditore consegnerà o eseguirà i beni o servizi in conformità con il negozio giuridico concluso.
4. SCADENZA, LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA
4.1 Il venditore fornirà all’acquirente le quantità e le tipologie di merce pattuite o eseguito il servizio nei termini pattuiti e nel rispetto della parità pattuita. In caso di aumento improvviso e straordinario degli ordini, il venditore si riserva il diritto di modificare la data di consegna.
4.2 La data di consegna pattuita non è considerata componente essenziale del contratto ai sensi dell’articolo 104 OZ, a meno che le parti non lo abbiano concordato con apposita clausola (es.: “non oltre”, ecc.). Una penale contrattuale per ritardo nel termine di consegna viene riconosciuta solo se espressamente concordata per iscritto.
4.3 Il venditore vende gli articoli EXW nel magazzino del venditore (INCOTERMS 2010). Il venditore può concludere un contratto di trasporto a spese e rischio dell’acquirente, se l’acquirente lo richiede o se questa è la pratica commerciale tra le parti contraenti.
Nel caso in cui il venditore stipuli un contratto di trasporto a spese e rischio dell’acquirente, il venditore non è responsabile della condotta o dell’operato del vettore. L’acquirente accetta espressamente che in questi casi autorizzi il vettore a firmare la liberatoria per suo conto e per suo conto. bolla di consegna per merce caricata su o su un mezzo di trasporto.
4.4 La quantità è determinata mediante conteggio, pesatura o misurazione, secondo la normativa vigente.
4.5 L’accettazione quantitativa della merce viene effettuata sulla base delle misurazioni (conteggio) e dei documenti del venditore. Sono possibili scostamenti nella quantità all’interno della cal riconosciuta, se questa è preventivamente determinata o definita dalle regole che regolano le aliquote di normale cancellazione delle merci.
– calli, fuoriuscite, rotture, danni sono considerati deviazioni normali e non possono essere oggetto di reclamo.
4.6 L’accettazione dei servizi resi avviene con la sottoscrizione del verbale di consegna o bolle di consegna.
4.7. nel caso in cui l’acquirente non ritiri la merce preparata entro i tempi concordati, il venditore si riserva il diritto di addebitare un importo di giacenza per un importo di € 30 al giorno per ogni giorno di mancato ritiro presso il punto pallet.
5. PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO
5.1 Il venditore si riserva il diritto di modificare i prezzi e le condizioni indicati nel listino prezzi qualora si verifichino nuove circostanze che influiscano sul prezzo e sulle condizioni dopo la conclusione del negozio giuridico.
5.2 Se il negozio giuridico è stato concluso accettando l’offerta di un singolo venditore, si applica il prezzo indicato nell’offerta, salvo diverso accordo scritto.
5.3 Salvo espressa pattuizione contraria, il venditore fattura all’acquirente ogni singola consegna. Di norma, per ogni ordine viene fatta una nuova offerta.
5.4 L’acquirente è obbligato a pagare il prezzo di acquisto secondo la singola fattura/fattura proforma secondo i termini di pagamento concordati, sul conto transazione del venditore, che è indicato sulla fattura/fattura proforma.
5.5 Le parti contraenti convengono che il venditore ha il diritto di rifiutare immediatamente e unilateralmente la vendita della merce o prestazione del servizio, se l’acquirente deve o non ha saldato le sue obbligazioni scadute nei confronti di Biostile d.o.o. Le parti contraenti concordano inoltre che il venditore ha il diritto di rifiutare unilateralmente la consegna della merce o prestazione del servizio su base di pagamento differito, se si verificano circostanze che minano fortemente la fiducia del venditore nella capacità di pagamento dell’acquirente (ad esempio un deterioramento significativo della situazione finanziaria dell’acquirente, l’insolvenza dell’acquirente, il blocco di qualsiasi conto transazione dell’acquirente, apertura di procedura concorsuale nei confronti dell’acquirente), se, a giudizio del venditore, peggiora il merito creditizio dell’acquirente o se l’acquirente non fornisce adeguata assicurazione su richiesta del venditore.
5.6 Al verificarsi di una qualsiasi delle circostanze descritte al punto 5.5, le parti contraenti possono concordare ulteriori accordi reciproci per la modalità di pagamento prima della consegna (pagamento con fattura proforma).
5.7 Secondo il previo accordo tra le parti contraenti, anche compensazioni e cessioni sono metodi di pagamento accettabili per il venditore. Le parti contraenti dichiarano e concordano espressamente che il venditore può compensare qualsiasi obbligazione nei confronti dell’acquirente con i suoi crediti nei confronti dell’acquirente derivanti dalla loro reciproca attività. Il venditore si impegna ad informare per iscritto l’acquirente della compensazione, presentando opportuna specificazione dei crediti che hanno cessato di essere compensati.
5.8 Il termine di pagamento decorre dal giorno del ricevimento dei beni/servizi resi o con la data di ricezione della fattura. Il giorno del pagamento è considerato la data di arrivo del pagamento sul conto transazione del venditore.
5.9 Quando si paga su un conto di transazione, è richiesto un riferimento, che è scritto sulle fatture/fatture provvisorie.
5.10 Se l’acquirente si oppone a uno qualsiasi degli articoli della fattura, è obbligato a pagare la parte non contestata della fattura entro il termine stabilito.
5.11 In caso di ritardato pagamento, l’acquirente è obbligato a pagare gli interessi di mora previsti dalla legge dalla data del ritardo fino al pagamento.
5.12 Gli interessi di mora possono essere addebitati dal venditore con una nota di addebito, che deve essere esigibile entro 8 giorni dalla data della nota di addebito.
5.13 Il venditore addebita i costi del sollecito sul sollecito di pagamento, che è dovuto il 7° giorno successivo all’emissione del sollecito. Il costo del sollecito viene calcolato in base al listino in vigore.
5.14 Se l’acquirente è in mora con il pagamento di due dichiarazioni di interessi emesse consecutivamente, il venditore può calcolare i pagamenti successivi ricevuti ai sensi dell’articolo 288 del codice delle imprese. Ciò significa che calcolerà prima i costi, poi gli interessi e il capitale finale e informerà l’acquirente con la specificazione del pagamento ricevuto. Le parti contraenti convengono inoltre espressamente che le obbligazioni principali siano risolte nell’ordine in cui sono dovute, salvo diverso accordo scritto.
5.15 La merce resta di proprietà del venditore anche dopo che è stata consegnata all’acquirente, fino al completo pagamento da parte dell’acquirente del prezzo di acquisto della merce.
5.16 Se l’acquirente vende la merce a terzi durante questo periodo, cede al venditore tutti i crediti che acquisisce nei confronti di questi terzi da questa vendita. L’acquirente informerà immediatamente il venditore del verificarsi di tali reclami. Dai crediti ceduti, il venditore può saldare il suo credito per il pagamento del prezzo di acquisto insieme agli interessi e alle spese. Ciò che recupera di più, è obbligato a consegnarlo all’acquirente il giorno successivo. Se l’acquirente paga l’intero prezzo di acquisto, o se dopo il pagamento integrale di parte dei crediti ceduti, il venditore ha ancora altri crediti ceduti, il venditore deve restituirli immediatamente all’acquirente.
6. RECLAMI
6.1 Su evidenti errori circa la quantità e la qualità della merce o servizio, l’acquirente deve informare immediatamente il venditore.
6.2 I vizi occulti devono essere rimproverati dall’acquirente immediatamente dopo aver notato il vizio. Il venditore non è responsabile per vizi che si manifestano trascorsi 6 mesi dall’accettazione della merce o servizio. Il venditore non è responsabile per vizi se l’acquirente non ha immagazzinato la merce secondo le istruzioni e le consuete pratiche di conservazione e se i vizi sono stati causati da una conservazione impropria. Il venditore prende in considerazione i reclami dell’acquirente solo se presentati per iscritto, in tempo e giustificati secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. I reclami vengono consegnati per iscritto al punto vendita o tramite e-mail.
6.3 Il venditore è tenuto a rispondere al reclamo e ad avviare la procedura di risoluzione del reclamo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 8 giorni dalla data di ricezione della notifica del reclamo. Il reclamo deve essere risolto entro un termine ragionevole, ovvero il tempo oggettivamente necessario per espletare le procedure necessarie per determinare la situazione concreta e risolvere il reclamo
6.4 Se le parti contraenti hanno opinioni divergenti in merito alla determinazione dello stato dei beni rivendicati, all’ispezione dei beni o servizio di un laboratorio indipendente accreditato o un esperto indipendente nella professione in questione. Se risulta che il reclamo è giustificato, le spese dell’esame saranno a carico del venditore. Se risulta che il reclamo non era giustificato, l’acquirente è tenuto a pagare i costi della perizia.
6.5 Compratore e venditore concordano sulla scelta del laboratorio o un esperto nella relativa professione. Se non è stato possibile raggiungere un accordo in merito, la scelta è del venditore, che ordina anche un sopralluogo della merce o Servizi.
6.6 L’acquirente deve fornire il laboratorio o all’esperto della relativa professione tutto l’aiuto e le informazioni necessarie, affinché possa svolgere il suo lavoro secondo i principi di un buon esperto. Il venditore può chiedere all’acquirente di effettuare un acconto per coprire i costi della perizia. La base per l’importo del deposito è la stima dei costi rilasciata dal destinatario del controllo merce. Se l’acquirente non paga la caparra richiesta, si considera rinunciato al reclamo.
6.7 Qualora l’acquirente si rifiuti di collaborare all’adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il venditore gli chiederà per iscritto di adempiere agli stessi fissando un congruo termine per l’adempimento. Se l’acquirente non continua a collaborare e quindi impedisce o ostacola la preparazione della perizia, si considera che l’acquirente abbia rinunciato al reclamo e la procedura di reclamo si conclude. In tal caso, l’acquirente è obbligato a rimborsare al venditore i costi diretti sostenuti dal venditore per organizzare la perizia.
6.8 In caso di reclamo motivato, l’acquirente può:
– chiede al venditore di correggere il difetto o di consegnare un altro articolo senza difetto,
– richiede una riduzione del prezzo di acquisto,
– recedere dall’attività legale.
6.9 L’acquirente non può restituire al venditore la merce reclamata senza il suo previo consenso scritto. Senza l’espresso consenso del venditore, l’acquirente non può utilizzare la merce per la quale è in corso la procedura di reclamo, pena la decadenza dal diritto di reclamo per l’importo della merce utilizzata.
6.10 Il venditore risponde solo dei danni ordinari causati all’acquirente a causa di un difetto della merce consegnata. Per mancato guadagno, interruzione della produzione, ecc. il venditore non è responsabile.
6.11 Il valore del reclamo dell’acquirente per la merce pubblicizzata non può essere superiore al valore della merce consegnata.
7. FORZA MAGGIORE
7.1 Il venditore non è obbligato a fornire servizi o consegnare all’acquirente le quantità e le tipologie contrattuali di merce, né rispettare il termine di consegna in caso di forza maggiore. Il venditore è altresì esonerato da responsabilità per i danni causati da forza maggiore (art. 153 cpc). Sono considerate causa di forza maggiore le circostanze verificatesi per una causa che esula dalla natura delle cose e il cui effetto non poteva essere previsto, prevenuto o evitato (evento esterno imprevedibile e incontrollabile). Sono considerati casi di forza maggiore, oltre alle cause abituali, di cui la prassi giudiziaria tiene conto, anche gli atti delle autorità statali che abbiano causato disservizi nell’approvvigionamento o rendano impossibile l’acquisto o la fornitura di beni.
7.2 Il venditore deve informare per iscritto l’acquirente dell’impossibilità di adempiere al negozio giuridico per causa di forza maggiore.
7.3 Durante la durata della forza maggiore, le obbligazioni contrattuali delle parti sono sospese, salvo l’obbligo di pagare la merce già consegnata o servizio già svolto.
7.4 Se la forza maggiore si protrae per più di 1 mese, le parti si accordano sull’ulteriore destino del negozio giuridico. Se le parti non riescono a mettersi d’accordo, ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere unilateralmente il negozio giuridico dandone comunicazione scritta all’altra parte (art. 329 cc).
8. SEGRETO COMMERCIALE
8.1 L’intero negozio giuridico, compresa tutta la documentazione ad esso relativa, è considerato segreto commerciale e le parti contraenti proteggeranno adeguatamente i dati relativi agli affari reciproci basati sul negozio giuridico e ne impediranno l’accesso da parte di terzi. I responsabili delle parti contrattuali sono penalmente responsabili per la divulgazione di informazioni definite come segreto aziendale.
8.2 Le parti si impegnano a mantenere il segreto commerciale e ad utilizzarlo solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del negozio giuridico. Le parti si impegnano inoltre a non rivelare il segreto commerciale a nessuno, salvo:
– alla società controllante, controllate, collegate o comunque a controllo congiunto ea quelli dei loro dipendenti o colleghi di tali società che hanno il compito di prendere visione di tali informazioni e che necessitano delle informazioni per il proprio lavoro.
8.3 L’obbligo di tutela dei segreti aziendali non si applica nei casi in cui:
– la parte contraente è a conoscenza del segreto commerciale ancor prima che sia stato ricevuto dall’altra parte contraente;
– il segreto commerciale diviene pubblico per un motivo diverso dalla violazione di un negozio giuridico;
– il segreto commerciale è stato sviluppato autonomamente dal contraente senza violare le disposizioni del reciproco negozio giuridico;
– il segreto commerciale è divulgato dal contraente su richiesta del tribunale competente o di altra autorità statale;
– la parte contraente cede il segreto commerciale a una terza parte sulla base dell’autorizzazione scritta dell’altra parte contraente;
– il segreto commerciale sia ricevuto da un terzo senza analoghe restrizioni e senza violare il reciproco negozio giuridico.
8.4 L’acquirente consente e autorizza il venditore a inoltrare i dati selezionati dai conti a saldo a database gestiti centralmente da società che producono informazioni sul credito.
9. COMMERCIO ELETTRONICO
9.1 Scambio elettronico di dati
9.1.1 Contenuto, procedure e sicurezza dell’e-business
Le parti contraenti possono concordare lo scambio di documenti commerciali concordati in formato elettronico.
Quando le parti contraenti concordano su quale sia l’oggetto del commercio elettronico (quali documenti commerciali – ad es. ordini, bolle di consegna, fatture…), determinano il protocollo di scambio dei dati tecnici, compreso il metodo di protezione dei dati durante il processo di trasferimento.
9.1.2 Il protocollo di scambio dei dati tecnici comprende:
– modalità di trasmissione dei dati,
– protezione dei dati durante la trasmissione (pgp…),
– firma elettronica di documenti (es. fatture elettroniche),
– timestamp.
10. RECESSO DA ATTIVITÀ LEGALI
10.1 In caso di inadempimento del venditore, l’acquirente ricorda al venditore di adempiere agli obblighi e gli fissa un ulteriore termine adeguato per l’adempimento degli obblighi, che non deve essere inferiore a 8 giorni. Se il venditore non pone rimedio alla violazione entro il termine indicato, l’acquirente può recedere dal negozio giuridico senza preavviso.
10.2 Le parti contraenti convengono che il venditore ha il diritto di recedere dal negozio giuridico senza preavviso:
– se l’acquirente deve o non ha saldato i suoi obblighi scaduti nei confronti del venditore,
– in caso di ritardo nel pagamento dell’acquirente entro il termine concordato con il singolo negozio giuridico,
– se nei confronti dell’acquirente è stata avviata una procedura fallimentare o di liquidazione o una procedura di liquidazione coatta amministrativa,
– se l’acquirente diventa insolvente secondo la valutazione del venditore, anche se l’insolvenza non è stata accertata dal tribunale
decisione, o se ci sono altri motivi da cui il venditore può ragionevolmente concludere che l’acquirente non lo farà
ha potuto adempiere ai propri obblighi,
– se l’acquirente cessa di operare,
– se è stata emessa un’ingiunzione del tribunale contro l’acquirente per il pagamento dei debiti e di conseguenza i suoi conti sono bloccati più di 3 giorni,
– se, secondo la valutazione del venditore, vi è un tale sviluppo negativo in campo economico, giuridico o posizione personale dell’acquirente o altre circostanze simili che potrebbero indurre il venditore a venire
o si troverebbe in una posizione significativamente meno favorevole, o che minerebbe gravemente la fiducia del venditore nell’acquirente
e/o la sua capacità di adempiere ad obblighi, o che potrebbero in qualsiasi modo mettere in pericolo, complicare o
impedire l’adempimento degli obblighi dell’acquirente.
10.3 Se il negozio giuridico è concluso a tempo indeterminato, ciascuna delle parti contraenti può risolverlo con un mese di preavviso, senza che l’operazione possa concludersi durante l’esecuzione dell’operazione, qualora ciò possa arrecare danno commerciale alla parte, a meno che l’altra parte non sia d’accordo con tale risoluzione sia d’accordo.
10.4 Dichiarazione di risoluzione o le dimissioni devono essere presentate a mezzo raccomandata, che si considera notificata il giorno lavorativo successivo alla data di consegna all’ufficio postale.
10.5 Dichiarazione di recesso o il recesso dal negozio giuridico ha effetto il giorno del servizio, effettuato con le modalità descritte al punto 10.4 e si considera preventivamente.
11. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO
11.1 Se, durante la preparazione e/o conclusione del contratto in oggetto, qualcuno per conto oa spese di una parte contraente offre o concede qualsiasi vantaggio non autorizzato al rappresentante o all’intermediario dell’altra parte contraente per:
– acquisire un’impresa o
– concludere un affare a condizioni più favorevoli o
– per aver rinunciato al controllo obbligatorio sull’esecuzione degli obblighi contrattuali o
– per altri comportamenti od omissioni che cagionino o consentano un danno al contraente
ottenere un vantaggio non autorizzato a un rappresentante della parte contraente, un’altra parte contrattuale o un suo rappresentante
rappresentante, agente, intermediario, il contratto è nullo.
11.2 Le parti contraenti si impegnano a condurre gli affari nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
12. VALIDITÀ DELLA SPP
12.1 L’eventuale invalidità di una singola disposizione del SPP o dei negozi giuridici non pregiudica la validità delle restanti disposizioni del presente SPP e/o dei negozi giuridici accettati sulla loro base.
12.2 Le Condizioni Generali sono valide a tempo indeterminato, ovvero fino all’entrata in vigore delle Condizioni Generali nuove o modificate.
12.3 Il venditore informerà l’acquirente della prevista modifica dell’SPP o dell’attuazione del nuovo SPP mediante una pubblicazione al momento dell’emissione dell’offerta e pubblicherà anche le modifiche sul proprio sito Web prima dell’inizio previsto dell’attuazione dell’SPP modificato o nuovo.
12.4 Quando annunciato o entrata in vigore pubblicata della SPP nuova o modificata, l’acquirente può recedere dal negozio giuridico valido fornendo una dichiarazione scritta di risoluzione prima della prevista entrata in vigore della SPP nuova o modificata, con un preavviso di un mese.
13. DISPOSIZIONI FINALI
13.1 Il venditore e l’acquirente sono vincolati solo da quegli obblighi che sono indicati nelle presenti SPP o che sono concordati per iscritto tra loro, e quelle disposizioni delle Condizioni Generali, altre leggi e regolamenti che sono obbligatori.
13.2 Ciascuna parte contraente è obbligata a comunicare immediatamente per iscritto all’altra parte contraente ogni variazione delle informazioni relative alla sede legale della società o ogni altra informazione.
13.3 Le parti contraenti osservano che, a causa dei loro interessi comuni, hanno l’obbligo di trattare gli imballaggi dei rifiuti in conformità con i requisiti dell’articolo 26 del regolamento sulla manipolazione degli imballaggi e sulla gestione dei rifiuti in modo tale da aver contrattualmente trasferito tale obbligo a aziende autorizzate alla movimentazione di imballaggi di scarto.
13.4 L’acquirente ha il diritto di trasferire il presente negozio giuridico e/o qualsiasi diritto e obbligo derivante dal negozio giuridico a un terzo, a condizione che ottenga il preventivo consenso scritto del venditore.
13.6 Il diritto della Repubblica di Slovenia sarà utilizzato per l’interpretazione e la valutazione di tutte le disposizioni delle presenti CGC, nonché per la regolazione dei rapporti da tutti i negozi giuridici da esse derivanti.
13.7 Le parti contraenti risolveranno le controversie derivanti da rapporti giuridici reciproci di comune accordo e, in caso di inadempimento, dinanzi al foro competente di Capodistria.
13.8 SPP sono disponibili tramite un collegamento sul sito Web del venditore. Il link all’SPP è indicato sui documenti del venditore che invia ai suoi clienti.